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Dalla parte dei bambini

La scorsa settimana abbiamo pubblicato la locandina dell’incontro pubblico a Merate sul ddl Pillon.  All’assemblea affollata sono seguiti un sacco di commenti sul nostro sito, a sottolineare come il tema sia particolarmente caldo.

Abbiamo chiesto ad una delle relatrici, l’avvocato Alessandra Colombo esperta in diritto di famiglia, di illustrarci i contenuti del ddl.

Gli interventi sul sito stimolano un’ulteriore riflessione dopo l’affollata presenza all’iniziativa che abbiamo organizzato a Merate sul DDL PILLON. Siamo certe e convinte che il dibattito civile e democratico sia utile per realizzare riforme migliori e corrispondenti alle esigenze ed alla salvaguardia dei diritti di tutti.

L’iniziativa è stata pacata, serena ed abbiamo tentato di leggere il DDL PILLON con uno SGUARDO particolare sui bambini.

Cosa hanno bisogno i bambini quando i genitori sono in “crisi”? Questa la domanda e siamo partiti da una conclusione di Anna Freud: “Qual è il preminente interesse del minore? Avere vicino adulti che rispondano alle loro necessità perché maturino una loro identità”

Ad adulti responsabili non servono MEDIATORI O COORDINATORI GENITORIALI (art.1 – 2 – 3 – 4 DDL PILLON: chi sostiene i costi, visto che sono a pagamento?), ai genitori deve essere riconosciuta la LORO RESPONSABILITA’ GENITORIALE che non può essere delegata ad altri e devono essere AIUTATI in un momento di grande difficoltà, quale è la “crisi coniugale”, e devono soprattutto essere aiutati a GUARDARE I BISOGNI DEI LORO BAMBINI.

I bambini hanno necessità di avere genitori/adulti che si CURINO di loro e ciò che noi sosteniamo è che la BIGENITORIALITA’ non può essere richiesta e scoperta con la separazione.

Perché in Italia solo il 3% dei padri chiede i congedi parentali? Perché chi si occupa della “cura” sono soprattutto le donne? Perché le donne hanno stipendi più bassi degli uomini?

Molte donne sarebbero ben felici di avere accanto a sé uomini che vogliono condividere le cure dei figli e riuscire ad avere stipendi uguali ai loro mariti.

Ma così non è, e l’assegno “perequativo” (ogni genitore provvede al mantenimento del figlio quando vive con sé) imposto dal DDL PILLON renderebbe povera la madre che deve mantenere sé ed il figlio e soprattutto IMPONE CHE AD OGNI CAMBIAMENTO DEL BAMBINO IL PIANO DEBBA ESSERE RIVISTO E RIVALUTATO, quello che l’art. 11 del DDL PILLON indica come “specifici capitoli di spesa che ogni genitore deve sostenere”.

La separazione rende più poveri tutti, anche i padri.

E’ necessario quindi che una coppia genitoriale in “crisi” debba essere aiutata SOPRATTUTTO ECONOMICAMENTE. Il DDL PILLON non affronta il grosso problema degli assegni di mantenimento non pagati: solo la Provincia di Trento prevede la possibilità di un intervento economico e la Legge italiana prevede un intervento solo se il genitore ha un reddito inferiore ai 5.000,00 all’anno!

Solo la RICOSTRUZIONE di un WELFARE efficace (nidi e materne gratuiti come le elementari, aiuti al reddito, all’affitto, al pagamento dei mutui) può evitare che la povertà della famiglia si concretizzi in povertà dei bambini.

Il DDL PILLON oltre a non risolvere questi problemi, non li affronta, ma li amplifica.

Gli art. 3 e 7 prevedono che la separazione giudiziale NON POSSA ESSERE PROMOSSA se non DOPO LA MEDIAZIONE che è quindi OBBLIGATORIA con costi ulteriori per la famiglia (gratuito è solo il primo incontro!). La mediazione è inoltre obbligatoria anche in presenza di VIOLENZA IN FAMIGLIA: diversamente NON PUO’ ESSERE PROMOSSA LA SEPARAZIONE. La Convenzione Internazionale di Instanbul, ratificata dal Parlamento Italiano, PROIBISCE la mediazione in presenza di violenza in famiglia.

L’art. 14 prevede che i bambini abbiano OBBLIGATORIAMENTE due domicili nei quali trattenersi metà tempo con il padre e metà con la madre e quindi due pediatri, due oratori, attività sportive diverse, non potranno radicare amicizie, rapporti: la “BIGENITORIALITA’” VA VISSUTA GIORNO PER GIORNO NON IMPOSTA PER LEGGE.

L’art.14 prevede, inoltre, che qualora il bambino non si trovi nella residenza di competenza E’ COMPITO DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA RICONDURLO IMMEDIATAMENTE: bambini accompagnati dai Carabinieri e Polizia!?

Ancora L’art.14 prevede che chi occupa la casa familiare non di proprietà debba pagare un canone di affitto: e la moglie che si è sempre dedicata alla famiglia, per volontà di entrambi i coniugi e non ha mai avuto reddito?

L’art.15 prevede al 25° anno di età la cessazione automatica del concorso al mantenimento dei figli: nella difficile congiuntura economica acuiamo lo scontro generazionale?

Ci auguriamo che la pacata e civile discussione che abbiamo aperto venga utilizzata anche in Parlamento affinché l’attuale proposta normativa venga rivisitata.

Avvocato, Alessandra Colombo

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