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Raccolta firme proposta di legge di iniziativa popolare antifascista

Si informa la cittadinanza che presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Monte Marenzo (e in tutti i comuni d’Italia), sono depositati i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto: “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare: recati nel tuo comune di residenza e firma per la legge antifascista!

Possono firmare i cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali del Comune, previo appuntamento da fissare telefonicamente (per il Comune di Monte Marenzo 0341-602211), presentandosi con un documento di riconoscimento.

La proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista parte da Sant’Anna di Stazzema, teatro della terribile strage nazifascista nell’agosto del 1944.
Il Comune di Stazzema, lo scorso ottobre ha depositato la proposta in Cassazione e ha fatto partire la raccolta firme: ne servivano almeno 50mila per presentare la proposta in Parlamento.

Ecco il testo della proposta di legge.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti

Proposta di legge di iniziativa popolare antifascista

“Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

  • Art. 1.
    1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 aggiunto il seguente:
    “Art. 293-bis“ (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
    La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
    La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità  ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
  • All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
    è «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
  • Art. 2
    Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
    “1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

Modulistica e vademecum sono scaricabili dal sito www.anagrafeantifascista.it

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